La Cassazione torna sull’argomento e stabilisce a chi spetta, come funziona e i termini per richiedere l’agevolazione ma, soprattutto, solo con richiesta formale da parte dell’aggiudicatario.
Il bonus prima casa consiste in una serie di agevolazioni fiscali per chi acquista un immobile da destinare ad abitazione principale (c.d. Prima casa): anche nel caso di acquisto dell’immobile all’asta, le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono ridotte in presenza di determinati requisiti.
Non cambia l’ambito d’azione del bonus: l’immobile acquistato all’asta deve rientrare in specifiche categorie catastali e deve trovarsi nel Comune in cui si ha o si intende trasferire la residenza.
L’acquirente deve tuttavia rispettare dei termini specifici per richiedere l’agevolazione: è quanto stabilito dalla recentissima pronuncia della Cassazione n 23292 del 26 luglio 2022.
Facciamo quindi il punto su chi sono beneficiari, come funziona e i termini per richiedere il bonus prima casa per un immobile comprato all’asta.
𝗕𝗼𝗻𝘂𝘀 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗰𝗮𝘀𝗮, 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗳𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮. 𝗟𝗮 𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗮 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹𝗲
Vediamo prima quali sono le agevolazioni fiscali riconosciute per chi compra casa da un privato. Lo stesso principio si applica per gli immobili acquistati all’asta:
– riduzione dell’imposta di registro dal 9% al 2% (sempre con un valore minimo di 1.000 euro), da calcolare in base al valore catastale dell’immobile (principio prezzo/valore) o al prezzo di aggiudicazione;
– l’imposta ipotecaria dovuta è pari a 50 euro;
– l’imposta catastale dovuta è di 50 euro.
Nel caso di immobile acquistato all’asta entro 12 mesi dalla vendita della prima casa, l’acquirente può beneficiare di un credito d’imposta: dall’imposta da pagare viene sottratta quella già pagata con il precedente acquisto.
𝗔 𝗰𝗵𝗶 𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗶𝗹 𝗯𝗼𝗻𝘂𝘀 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗰𝗮𝘀𝗮: 𝗿𝗲𝗾𝘂𝗶𝘀𝗶𝘁𝗶
Il bonus prima casa può essere richiesto solo per immobili che 𝗻𝗼𝗻 rientrino nelle categorie catastali A1, A8, A9 (abitazioni di lusso).
Sono invece ammesse le categorie catastali:
A/2 (abitazioni di tipo civile);
A/3 (abitazioni di tipo economico);
A/4 (abitazioni di tipo popolare);
A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare);
A/6 (abitazioni di tipo rurale);
A/7 (abitazioni in villini);
A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
Inoltre, l’agevolazione spetta all’acquirente in possesso dei seguenti requisiti:
– non essere proprietario di altro immobile adibito ad abitazione nello stesso Comune nel quale richiede le agevolazioni per l’acquisto della prima casa;
– non essere titolare di diritto di uso, usufrutto o abitazione di altro immobile nel Comune;
avere o stabilire entro 18 mesi la residenza nel Comune in cui intende acquistare l’immobile usufruendo del bonus (in alternativa al trasferimento, l’acquirente dovrà dimostrare che la sede di lavoro si trova nel Comune d’acquisto);
– non essere titolare di abitazioni in tutto il territorio nazionale acquistati con agevolazioni. In caso di possesso deve venderle entro 1 anno.
In genere l’applicazione delle agevolazioni fiscali viene fatta dal notaio, in sede di stipula dell’atto d’acquisto ma, nel caso di acquisto in Asta, non abbiamo un notaio.
𝙌𝙪𝙞 𝙨𝙪𝙗𝙚𝙣𝙩𝙧𝙖 𝙡𝙖 𝙨𝙩𝙧𝙪𝙩𝙩𝙪𝙧𝙖 𝘼𝙨𝙩𝙖𝙎𝙞𝙘𝙪𝙧𝙖 𝙘𝙝𝙚 𝙫𝙚𝙧𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖 𝙘𝙝𝙚 𝙡’𝙖𝙜𝙜𝙞𝙪𝙙𝙞𝙘𝙖𝙩𝙖𝙧𝙞𝙤 𝙧𝙞𝙨𝙥𝙚𝙩𝙩𝙞 𝙡𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙙𝙞𝙯𝙞𝙤𝙣𝙞 𝙚 𝙥𝙧𝙚𝙥𝙖𝙧𝙖 𝙡𝙖 𝙙𝙞𝙘𝙝𝙞𝙖𝙧𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙣𝙚𝙞 𝙢𝙤𝙙𝙞 𝙚 𝙣𝙚𝙞 𝙩𝙚𝙢𝙥𝙞 𝙘𝙤𝙧𝙧𝙚𝙩𝙩𝙞 𝙥𝙚𝙧 𝙧𝙞𝙨𝙥𝙖𝙧𝙢𝙞𝙖𝙧𝙚 𝙩𝙖𝙨𝙨𝙚 𝙚 𝙨𝙚𝙣𝙯𝙖 𝙧𝙞𝙨𝙘𝙝𝙞𝙖𝙧𝙚 𝙨𝙪𝙘𝙘𝙚𝙨𝙨𝙞𝙫𝙞 𝙥𝙧𝙤𝙗𝙡𝙚𝙢𝙞 𝙘𝙤𝙢𝙚 𝙘𝙖𝙧𝙩𝙚𝙡𝙡𝙚 𝙚𝙨𝙖𝙩𝙩𝙤𝙧𝙞𝙖𝙡𝙞 𝙥𝙚𝙧 𝙞𝙡 𝙧𝙚𝙘𝙪𝙥𝙚𝙧𝙤 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙚 𝙩𝙖𝙨𝙨𝙚 𝙣𝙤𝙣 𝙥𝙖𝙜𝙖𝙩𝙚.
𝗕𝗼𝗻𝘂𝘀 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗰𝗮𝘀𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗮𝘁𝗮 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝘀𝘁𝗮: 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗳𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮
La richiesta di applicazione del bonus prima casa nel caso di acquisto di un immobile all’asta viene generalmente fatta contestualmente all’aggiudicazione, tramite una dichiarazione all’Agenzia delle Entrate acquisita dal delegato alla vendita.
Tuttavia, se l’acquirente non richiede l’agevolazione al momento dell’imposizione può rimediare, ma solo entro determinati limiti temporali.
La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 23292 del 26 luglio 2022, ha infatti stabilito che le dichiarazioni devono essere rese prima della registrazione del decreto di trasferimento del giudice dell’esecuzione, che costituisce l’atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene (v. Cass. nn. 11907/2018, 635/2017, 2261/2014 e 9569/2013).
𝗔𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗶𝗻 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗰𝗮𝘀𝗼 𝗮𝗳𝗳𝗶𝗱𝗮𝘁𝗶 𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶𝘀𝘁𝗶 𝗰𝗵𝗲 𝘁𝘂𝘁𝗲𝗹𝗲𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗶 𝘁𝘂𝗼𝗶 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝗿𝗲 𝗿𝗶𝘀𝗰𝗵𝗶 𝗲𝗱 𝗼𝘁𝘁𝗶𝗺𝗶𝘇𝘇𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗹𝗮 𝘁𝗮𝘀𝘀𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲!
E tu.. lo sapevi?
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