Pubblicato il Maggio 3, 2022 4:55 pm in :

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Nelle ultime due settimane abbiamo partecipato a diverse aste e sono successe alcune cose un po’ particolari…
Alcuni immobili sono stati aggiudicati ad un prezzo notevolmente superiore, ma molto, rispetto al prezzo di mercato.

Un esempio: appartamento in parco, valutato circa € 190.000, è stato aggiudicato ad oltre € 300.000 con un’unica offerta secca!

Questo può significare solo una cosa: è stato il debitore!

Tu mi dirai: “Vabbè ma il debitore non può partecipare!!”

Giusto! Lui non può partecipare direttamente ma può far partecipare qualcun altro… un parente, un amico, un figlio… tutte persone che si ritroveranno con un grosso problema. Ma grosso assai.

Leggiamo insieme il testo dell’articolo 587 c.p.c. – Inadempienza dell’aggiudicatario:
𝘚𝘦 𝘪𝘭 𝘱𝘳𝘦𝘻𝘻𝘰 𝘯𝘰𝘯 𝘦̀ 𝘥𝘦𝘱𝘰𝘴𝘪𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘯𝘦𝘭 𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘦 𝘴𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘰, 𝘪𝘭 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘤𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘦𝘴𝘦𝘤𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝘥𝘦𝘤𝘳𝘦𝘵𝘰 𝘥𝘪𝘤𝘩𝘪𝘢𝘳𝘢 𝘭𝘢 𝘥𝘦𝘤𝘢𝘥𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘨𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘤𝘢𝘵𝘢𝘳𝘪𝘰, 𝘱𝘳𝘰𝘯𝘶𝘯𝘤𝘪𝘢 𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘥𝘪𝘵𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘤𝘢𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘢 𝘵𝘪𝘵𝘰𝘭𝘰 𝘥𝘪 𝘮𝘶𝘭𝘵𝘢 𝘦 𝘲𝘶𝘪𝘯𝘥𝘪 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘯𝘦 𝘶𝘯 𝘯𝘶𝘰𝘷𝘰 𝘪𝘯𝘤𝘢𝘯𝘵𝘰.
𝘓𝘢 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘴𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘤𝘶𝘪 𝘢𝘭 𝘱𝘦𝘳𝘪𝘰𝘥𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘤𝘦𝘥𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘴𝘪 𝘢𝘱𝘱𝘭𝘪𝘤𝘢 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘦𝘴𝘪̀ 𝘯𝘦𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘳𝘰𝘯𝘵𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘨𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘤𝘢𝘵𝘢𝘳𝘪𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘩𝘢 𝘷𝘦𝘳𝘴𝘢𝘵𝘰 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘶𝘯𝘢 𝘴𝘰𝘭𝘢 𝘳𝘢𝘵𝘢 𝘦𝘯𝘵𝘳𝘰 𝘥𝘪𝘦𝘤𝘪 𝘨𝘪𝘰𝘳𝘯𝘪 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘤𝘢𝘥𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘦; 𝘪𝘭 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘤𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘦𝘴𝘦𝘤𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘯𝘦 𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘥𝘪𝘵𝘢 𝘢 𝘵𝘪𝘵𝘰𝘭𝘰 𝘥𝘪 𝘮𝘶𝘭𝘵𝘢 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘳𝘢𝘵𝘦 𝘨𝘪𝘢̀ 𝘷𝘦𝘳𝘴𝘢𝘵𝘦.
𝘊𝘰𝘯 𝘪𝘭 𝘥𝘦𝘤𝘳𝘦𝘵𝘰 𝘢𝘥𝘰𝘵𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘢 𝘯𝘰𝘳𝘮𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘱𝘦𝘳𝘪𝘰𝘥𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘤𝘦𝘥𝘦𝘯𝘵𝘦, 𝘪𝘭 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘤𝘦 𝘰𝘳𝘥𝘪𝘯𝘢 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘦𝘴𝘪̀ 𝘢𝘭𝘭’𝘢𝘨𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘤𝘢𝘵𝘢𝘳𝘪𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘪𝘢 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘪𝘮𝘮𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘯𝘦𝘭 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘥𝘪 𝘳𝘪𝘭𝘢𝘴𝘤𝘪𝘢𝘳𝘦 𝘭’𝘪𝘮𝘮𝘰𝘣𝘪𝘭𝘦 𝘢𝘭 𝘤𝘶𝘴𝘵𝘰𝘥𝘦; 𝘪𝘭 𝘥𝘦𝘤𝘳𝘦𝘵𝘰 𝘦̀ 𝘢𝘵𝘵𝘶𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘢𝘭 𝘤𝘶𝘴𝘵𝘰𝘥𝘦 𝘢 𝘯𝘰𝘳𝘮𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰 560, 𝘲𝘶𝘢𝘳𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘢.

𝘗𝘦𝘳 𝘪𝘭 𝘯𝘶𝘰𝘷𝘰 𝘪𝘯𝘤𝘢𝘯𝘵𝘰 𝘴𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦𝘥𝘦 𝘢 𝘯𝘰𝘳𝘮𝘢 𝘥𝘦𝘨𝘭𝘪 𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘪 576 𝘦 𝘴𝘦𝘨𝘶𝘦𝘯𝘵𝘪. 𝘚𝘦 𝘪𝘭 𝘱𝘳𝘦𝘻𝘻𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘦 𝘯𝘦 𝘳𝘪𝘤𝘢𝘷𝘢, 𝘶𝘯𝘪𝘵𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘤𝘢𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘪𝘴𝘤𝘢𝘵𝘢, 𝘳𝘪𝘴𝘶𝘭𝘵𝘢 𝘪𝘯𝘧𝘦𝘳𝘪𝘰𝘳𝘦 𝘢 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘪𝘯𝘤𝘢𝘯𝘵𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘤𝘦𝘥𝘦𝘯𝘵𝘦, 𝘭’𝘢𝘨𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘤𝘢𝘵𝘢𝘳𝘪𝘰 𝘪𝘯𝘢𝘥𝘦𝘮𝘱𝘪𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘦̀ 𝘵𝘦𝘯𝘶𝘵𝘰 𝘢𝘭 𝘱𝘢𝘨𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘥𝘪𝘧𝘧𝘦𝘳𝘦𝘯𝘻𝘢.

Leggiamo con cura questo ultimo passaggio:
𝙎𝙚 𝙞𝙡 𝙥𝙧𝙚𝙯𝙯𝙤 𝙘𝙝𝙚 𝙨𝙚 𝙣𝙚 𝙧𝙞𝙘𝙖𝙫𝙖, 𝙪𝙣𝙞𝙩𝙤 𝙖𝙡𝙡𝙖 𝙘𝙖𝙪𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙛𝙞𝙨𝙘𝙖𝙩𝙖, 𝙧𝙞𝙨𝙪𝙡𝙩𝙖 𝙞𝙣𝙛𝙚𝙧𝙞𝙤𝙧𝙚 𝙖 𝙦𝙪𝙚𝙡𝙡𝙤 𝙙𝙚𝙡𝙡’𝙞𝙣𝙘𝙖𝙣𝙩𝙤 𝙥𝙧𝙚𝙘𝙚𝙙𝙚𝙣𝙩𝙚, 𝙡’𝙖𝙜𝙜𝙞𝙪𝙙𝙞𝙘𝙖𝙩𝙖𝙧𝙞𝙤 𝙞𝙣𝙖𝙙𝙚𝙢𝙥𝙞𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙚̀ 𝙩𝙚𝙣𝙪𝙩𝙤 𝙖𝙡 𝙥𝙖𝙜𝙖𝙢𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙙𝙞𝙛𝙛𝙚𝙧𝙚𝙣𝙯𝙖

Ciò l’aggiudicatario inadempiente viene condannato dal Giudice, non da uno qualsiasi, al pagamento della differenza tra il prezzo a cui ha aggiudicato lui ed il prezzo di aggiudicazione in una futura vendita.

Scriviamo due numeri i riferimento al caso precedente:
– Prezzo aggiudicazione: € 300.000
L’aggiudicatario non salda il prezzo e nel frattempo perde la cauzione
– Prezzo di seconda aggiudicazione: € 190.000
– Differenza tra i due prezzi: € 110.000

Ecco, l’aggiudicatario che non ha saldato il prezzo verrà condannato al pagamento di € 110.000. La condanna è subito esecutiva!

Ti rendi conto che qualcuno, per cercare di aiutare il debitore, rischia una condanna a pagare € 110.000 ???

Una cosa davvero assurda ed eppure accade anche molto spesso.

𝗜𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼 𝘂𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗼 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝘂𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗲̀ 𝗶𝗹 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗔𝘃𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝗼 𝗣𝗶𝗻𝗮 𝗗𝗿𝘂𝘀𝗲𝘁𝘁𝗶, 𝗲𝘀𝗽𝗲𝗿𝘁𝗮 𝗶𝗻 𝗲𝘀𝗲𝗰𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗲𝗱 𝗶𝗻 𝗽𝗿𝗮𝘁𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗿𝗶𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝗲.

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Quanto esposto, ovviamente, vale anche per colui che aggiudica ma non ha disponibilità per saldare il prezzo.
Oppure se ha partecipato per un immobile non mutuabile… ha fatto la perizia e si è accorto che per qualche problema la banca gli ha bocciato la pratica.

𝗘𝗰𝗰𝗼… 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗼𝘃𝘃𝗶𝘀𝗮𝗿𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗲̀ 𝗺𝗮𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶𝗮!

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